Contenuto
Premesso che:
- In occasione delle imminenti festività di fine anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi ed altri artifici pirotecnici;
- Gli stessi devono rispettare standard costruttivi rigorosi per essere immessi sul mercato nazionale e locale;
Considerato che l'art. 29, comma 1, del Regolamento Comunale di Polizia Urana e Rurale "Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici", prevede il divieto di "fare esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, mortaretti e altri simili dispositivi in tutte le aree pubbliche".
Ritenuto che l'utilizzo scorretto di giochi pirici, e soprattutto lo scoppio di petardi, in luoghi pubblici possa avere gravi ripercussioni sulla collettività causando anche danni a persone o animali.
Considerato che:
- l'esplosione di artifici pirotecnici può determinare serie conseguenze negative a carico degli animali domestici in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loco una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva), li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali.
- da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato dallo scoppio di petardi proprio in concomitanza dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno.
Ritenuto quindi che per le ragioni già esposte in premessa, sussiste la reale necessità di prevenire comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati dall'esplosione di artifici esplodenti leciti.
SI INVITA TUTTA LA CITTADINANZA
A non fare esplodere petardi e/o artifici peritecnici di qualunque genere in tutte le aree pubbliche nonchè in quelle private, se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura che si ripercuotono sugli spazi plubblici del Capoluogo e delle Frazioni del Comune di Prignano s.S.
A cura di
Questa pagina è gestita da
Ultimo aggiornamento: 27-12-2024, 12:39