La Legge 13/1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.

Che cosa sono

L'erogazione di contributi per l'abbattimento di barriere avviene esclusivamente per opere ancora da realizzare al momento della domanda. La somma erogata corrisponde, al massimo, al preventivo presentato dal richiedente; non potrà comunque essere superiore. Nel caso di fatturazione inferiore al preventivo, la somma erogata si riferirà all'importo della fattura.

Chi ne ha diritto

Possono presentare la domanda:

- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.

Tipologia di intervento

E' possibile presentare domanda per i seguenti interventi:
- rampa di accesso all'immobile
- servoscala
- piattaforma o elevatore
- ascensore (installazione o adeguamento)
- ampliamento porte di ingresso
- adeguamento percorsi orizzontali condominiali
- installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici
- installazione meccanismi di apertura e chiusura porte.

Modalità di presentazione della domanda

Modulo di richiesta

La domanda, in bollo da 16 euro, deve contenere:
- indicazione dell'intervento volto all'abbattimento delle barriere architettoniche
- indicazione della spesa presunta, derivante non necessariamente da un preventivo formale redatto da tecnico o esperto in materia.

Scadenza

Le domande devono essere presentate entro il 1 marzo di ogni anno.

Documentazione

Alla domanda devono sempre essere allegati:
1) certificato medico in carta semplice che indichi l'handicap. Qualora ci si trovi in presenza di invalidità totale con difficoltà di deambulazione, il portatore di handicap, per potersi avvalere della precedenza nella graduatoria, deve allegare anche copia semplice della relativa certificazione dell'ASL;
2) autocertificazione (alla quale va necessariamente allegata fotocopia semplice di un documento di identità) da cui risulta l'ubicazione dell'abitazione del portatore di handicap e le difficoltà di accesso.

Istruttoria ed erogazione

Il Comune accerta l’ammissibilità della domanda e la inserisce in un data base della Regione Emilia Romagna.
Le graduatorie comunali sono formate dando precedenza agli invalidi “totali”.
Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”.
All’interno delle due categorie di invalidi (“totali e parziali”) le domande sono collocate in ordine crescente di valore ISEE. Nel caso di domande con il medesimo valore ISEE, prevale il criterio temporale di presentazione della domanda al Comune.
Quando la Regione assegna le somme, il Comune, con provvedimento dirigenziale, dispone l'accertamento, l'impegno di spesa e la liquidazione a chi ha diritto al contributo. Solo alla data di esecutività del provvedimento dirigenziale, matura il diritto al contributo. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.

Normativa di riferimento

L. 13/89 - DM 236/89 – Circolare esplicativa del Ministero LL.PP. del 22/06/1989, n. 1669/U.L. - DGR 171 del 17/02/2014